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Limiti di cessione
Gli acciai inossidabili che vengono a contatto con gli alimenti e le sostanze di uso personale devono soddisfare i requisiti della normativa fissata dal D.M. 21 marzo 1973 pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Reppublica Italiana n°104 del 20 aprile 1973. Estratto del sopracitato Decreto Ministeriale riguardante le metodologie di cessione e i relativi limiti per gli oggetti costruiti in acciaio inossidabile. . Capo VI - Oggetti di acciaio inossidabile. . Art. 36 Gli oggetti di acciaio inossidabile destinati al contatto con alimenti e disciplinati dal presente decreto possono essere preparati esclusivamente con i tipi di acciai inossidabili indicati nella sezione 6 dell’Allegato II del presente decreto, nelle condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego previste in detto allegato e nell’articolo seguente. Art. 37 L’idoneità degli oggetti in acciaio inossidabile a venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata:
Nel caso di oggetti di uso ripetuto, la determinazione della migrazione specifica viene effettuata con tre "attacchi" successivi di uguale durata, sul liquido di cessione proveniente dal terzo "attacco". Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneità può essere basata sulle seguenti prove, in quanto ritenute più severe tra quelle previste nella sezione 1 dell’Allegato IV:
Per gli oggetti di cui al presente capo i limiti di migrazione specifica sono i seguenti:
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